5 Ottobre 2009
L’alienazione dei beni culturali: istruzioni per l’uso (1)
Recentemente ho chiesto ad un candidato di un concorso pubblico di chiarirmi che cosa fosse l’autorizzazione ad alienare un bene culturale. Con sorpresa - e rammarico - mi sono reso conto che l’argomento risultava particolarmente ostico e fonte di dubbi ed incertezza. Eppure si tratta di uno dei provvedimenti maggiormente richiesti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, interessate a “fare cassa” con tutto quello che hanno a disposizione…
Vorrei allora fornire alcune indicazioni su questo istituto, nella speranza di poter chiarire eventuali dubbi.
Giusto per chiarire un paio di concetti: nell’ambito dei beni culturali la circolazione dei diritti, collegati a queste res , è una circolazione controllata che implica sia una denuncia dell’avvenuta alienazione del diritto (da parte dei soggetti pubblici e privati) che una preventiva autorizzazione ad alienare per i diritti relativi ai beni culturali di proprietà pubblica. In dottrina si parla di autorizzazione qualificata, cioè soggetta a condizioni particolari previste normativamente, nelle ipotesi di alienazioni di beni costituenti il c.d. demanio culturale. In contrapposizione all’autorizzazione qualificata si è fatta l’idea di un’autorizzazione semplice, cioè non soggetta a particolari condizioni, disicplinata dall’articolo 56 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004).
A parere mio, il recente intervento legislativo del 2008 (attuato con il D.Lgs. n. 62/2008) ha reso anche l’autorizzazione prevista per gli enti religiosi - quelle ipotesi di cui all’articolo 56 - come soggetta a particolari condizioni e quindi qualificata.
Per offrire alcune indicazioni interpretative sulle autorizzazioni qualificate - quella generale dell’art. 55 per i beni appartenenti a regioni, province, comuni e quella per gli enti diversi come quelli religiosi - si deve ricordare quanto segue.
Quanto al procedimento di autorizzazione qualificata di cui all’articolo 55 il d.lg. n. 62/2008 ha prodotto diverse modifiche del regime di alienazione, così come previsto nella formulazione originaria del d.lg. n. 42/2004. Gli elementi di novità sono da collegare ad un maggiore rigore nel controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di alienabilità del bene culturale.
In particolare, e a titolo di esempio, osserviamo che la norma prevede maggiori dettagli relativi alla documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione ad alienare. Prima di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione dovrà essere acquisito il parere della competente soprintendenza di settore, dovrà essere sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.
Il provvedimento, ai sensi del 3° co. dell’art. 55, dovrà:
a) dettare prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilire le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;
c) pronunciarsi sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella rivista.
Al riguardo non si può fare a meno di confermare la maggior valenza di rigorosità introdotta dal d.lg. n. 62/2008 con alcune previsioni che implicano un controllo specifico e dettagliato degli obiettivi di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del bene.
In questo quadro, l’art. 55 introduce diverse novità racchiuse nei commi che procedono dal 3° co. bis e si concludono al 3° co. sexies e che si inseriscono nell’ottica di un maggior controllo della circolazione interna dei beni culturali.
Si deve osservare che l’autorizzazione non potrà essere rilasciata se la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo, potendo il Ministero indicare quale siano le destinazioni d’uso compatibili.
Una notevole innovazione è costituita dalla previsione di cui all’art. 55, 3° co. ter, in base alla quale il contenuto del provvedimento di autorizzazione potrà essere anche concordato con il soggetto sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
Una ulteriore interessante previsione è costituita dalla disposizione contenuta nell’art. 55, 3° co. ter-quater che nell’ipotesi di alienazione di immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione sia corredata dai soli elementi di cui al 2° co., lett. a), b) ed e) [a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso], e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al 3° co., lett. a) e b) [a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso].
L’art. 55 bis impone l’apposizione nel provvedimento di autorizzazione della c.d. clausola risolutiva espressa a garanzia del rispetto delle obbligazioni relative alle prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione stessa.
Si è vista la complessità del procedimento di autorizzazione qualificata, che accompagna l’alienazione dei beni culturali pubblici indicati dall’art 55. Si tratta a questo punto di affrontare brevemente l’analisi delle conseguenze che potrebbero discendere dalla mancata osservanza dei precetti imposti per una corretta autorizzazione ad alienare.
Al riguardo, il Codice disciplina all’interno delle norme collocate nel Capo I (Sanzioni relative alla Parte Seconda) del Titolo I (Sanzioni amministrative) della Parte IV (Sanzioni) due fattispecie sanzionatorie agli articoli 163 e 164 che si riferiscono ad ipotesi in cui il procedimento non sia rispettato.
In particolare, l’articolo 163 regolamenta la fattispecie della perdita di beni culturali, causata dalla violazione degli obblighi individuati dalle disposizioni in tema di alienazione. Se il bene non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore degli obblighi relativi al trasferimento di proprietà del bene è sanzionato con il pagamento allo Stato di una somma pari al valore dello stesso bene.
Il successivo articolo 164 impone la generale sanzione della nullità per le alienazioni che siano compiute contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte Seconda del Codice oppure senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte.
Si tratta indubbiamente di una nullità relativa, comminata nel solo interesse pubblico e che può essere fatta valere esclusivamente dai competenti soggetti pubblici.
L’illegittimità del comportamento di chi aliena beni di appartenenza pubblica senza il rispetto delle condizioni imposte dalla norma può essere sanzionato anche dal punto di vista penale. In particolare, l’articolo 173 del Codice punisce con la pena della reclusione, fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469, “…chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56…”
Queste alcune indicazioni iniziali. Nei prossimi commenti vedremo anche le alienazioni per enti diversi da regioni, province e comuni.


Scritto il 18-1-2010 alle ore 08:10
[...] ancora debitore della seconda parte di contributo che ho postato qualche tempo fa in materia di alienazione. Mi sembra giusto, pertanto, chiudere il discorso affrontando qualche altro punto sul tema. [...]