30 Ottobre 2009
Archivio Vasari: tutto fumo e niente arrosto!
Un caso (mancato) di alienazione di beni culturali.
Avevo iniziato qualche giorno fa ad occuparmi di alienazioni di beni culturali su postilla, quando arriva la “notizia bomba” sulle principali testate giornalistiche del Paese: l’archivio Vasari in vendita; i russi ce lo portano via!
Non nego di aver sentito un leggero brivido lungo la schiena: l’Italia si lascia sfuggire un patrimonio di tal genere? Ma come è possibile? Poi, la razionalità ha preso il sopravvento ed ho iniziato a” leggere le carte”.
La vicenda non nasce oggi, ma qualche tempo fa, quando per motivi di eredità il proprietario dell’archivio mise fine al tentativo di vendita all’asta dell’archivio (per un valore non superiore a 2,5 milioni) pagando debiti pregressi e lasciando libero il bene nella sua disponibilità.
Secondo la stampa l’archivio è stato offerto in vendita diverse volte allo stesso Ministero per i beni e le attività culturali che, cortesemente, ha sempre declinato l’invito data la cronica esiguità di denaro nelle proprie casse. Anche altri tentativi di vendita sono andati a vuoto fino al recente clamoroso annuncio di una compravendita tra l’attuale proprietà ed un compratore russo per la modica cifra di 150 milioni di euri.
A parte la veridicità della somma dichiarata (sulla quale non mi sbilancio, ma sembra obiettivamente eccessiva e quindi aspetto di leggere eventuali chiarimenti in proposito), mi sembra giusto soffermarmi sul fatto e proporre due semplici osservazioni- di carattere giuridico - in merito.
Ho avuto la possibilità di leggere la comunicazione che ha fatto la soprintendenza archivistica per la Toscana agli enti territoriali per l’esercizio della prelazione e se ne ricavano alcune indicazioni significative. Chiaramente si potrebbe fare un discorso completo se si fosse in possesso del fascicolo, ma di questo aspetto non ci curiamo.
Cosa si ricava dalla lettura della lettera dell’archivistica?
In primo luogo che i termini per l’esercizio della prelazione sono di 180 giorni e non 60, perchè la denuncia di avvenuta compravendita fatta in data 9 luglio 2009 è stata considerata come non presentata ai sensi dell’art. 59, comma 5 (traduco: è stata ritenuta priva di indicazioni fondamentali quali ad esempio: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini dieventuali comunicazioni …non so il caso specifico, ma fuori di qui non si scappa..). Il termine “lungo” decorre dal 23 settembre perchè nella nota leggo che in quella data è stata perfezionata la denuncia (ipotizzo con l’integrazione di dati mancanti in quella del 9 luglio). E così il termine per l’eventuale proposta di prelazione da parte degli enti è di 90 giorni dal 23 settembre….
Dalla lettera ricavo anche una notizia importante e cioè che non solo l’archivio Vasari è vincolato dal 1996 con decreto della Soprintendenza archivistica, ma che sin dal 1994 – con tanto di trascrizione, quindi opponibile a terzi – è vincolato anche come destinzazione pertinenziale, come possi dire con semplicità..è come se fosse “ancorato” alla Casa Vasari di Arezzo..insomma da lì non esce (!). Il divieto di uscita definitiva è sancito dall’articolo 65 del Codice dei beni culturali e qui non ci piove, ma più che per l’intero archivio (che non vedo come potrebbe essere distolto dal vincolo pertinenziale..), è importante per singoli pezzi…Consideriamo anche il divieto di smembramento di archivi vincolati ai sendi del d. lgs. n. 42/2004 e abbiamo un quadro, tutto sommato blindato…
Dalla lettera ricavo anche che il perfezionamento della denuncia di compravendita è stato compiuto in pendenza di giudizio davanti al TAR e qui non ho elementi..sarebbe importante sapere a cosa si riferisce l’eventuale ricorso presentato..
E’ curioso in ogni caso che questa nota ufficiale del ministero sia stata inviata via fax da una cartolibreria di Arezzo alla segreteria della redazione romana de L’Unità, come si può ricavare agevolmente dai numeri riportati in testa al fax stesso.
Dalla stessa cartolibreria di Arezzo è stata faxata anche la lettera del sindaco di Arezzo e sicuramente anche altro che non si legge visto che le pagine inviate sono 6 e ne sono state pubblicate solo 3…
In ogni caso, le preoccupazioni di Fanfani mi sembrano più “politiche” che dettate da un’effettiva conoscenza della normativa sui beni culturali..detto senza alcuna volontà di polemica..
All’indomani del grido di dolore di Fanfani e le notizie della stampa contro il MiBAC reo di aver avallato la vendita dell’archivio ai russi, segue un comunicato stampa dello stesso Ministero dove si annunciano ispezioni per verificare la consistenza dell’archivio e dove si getta un’ombra di sospetto sulla veridicità dell’avvenuta compravendita…(il Ministero che smentisce sè stesso..)
La vicenda non si conclude e come una vera e propria soap opera si viene a “scoprire” non solo che il proprietario dell’archivio Vasari è deceduto qualche giorno prima dello scoppio del bubbone, ma anche l’acquirente russo avrebbe fatto la stessa fine (!) e guarda caso proprio il 9 settembre 2009 giorno in cui è stata notificata al Minsitero l’avvenuta compravendita..non c’è che dire, troppe coincidenze ci inducono a pensare che qualcosa di poco chiaro si sia verificato inq uesto affaire.
Così come non risulta chiara la conoscenza della normativa che disciplina il regime di ciroclazione dei beni culturali da parte di tanti protagonisti della vicenda che hanno parlato, più o meno a sproposito, di vendita, prelazione e vincolo pertinenziale.
Spiace dover constatare che anche nell’ultima precisazione che è stata offerta dal Ministero, si sia frainteso il contenuto della disposizione di cui all’articolo 164 (violazioni in atti giuridici) affermando la presunta nullità della compravendita in quanto il MiBAC stesso non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere le generalità dell’acquirente, quando quest’ultima condizione può essere attualmente riferita alla denuncia dell’avvenuta compravendita..ma tant’è il diritto alle volte è solo un’opinione tra le tante.


Scritto il 1-11-2009 alle ore 21:39
Mi sembra evidente sia un ” pacco ” preconfenzionato …ad arte a danno di noi poveri contribuenti .
GC
Scritto il 2-11-2009 alle ore 18:59
credo proprio che sia così, purtroppo…
Scritto il 3-11-2009 alle ore 18:34
Qualcosa che puzza c’è.E’ evidente. Va sottolineato il solito aspetto distruttivo della burocrazia italiana che complica e non risolve. Io ci sono in mezzo e,vi assicuro, è una cosa penosa. PIU’ LA PENDE E PIU’ LA RENDE!
Scritto il 5-11-2009 alle ore 17:44
Sei in mezzo alla vicenda Paolo o alla burocrazia italiana? Se condividi puoi offrire un servizio utile, che ne dici?
Scritto il 16-11-2009 alle ore 22:50
Gentile Alessandro,
vorrei chiederti una delucidazione.
Secondo lei, l’archivio è un bene mobile o un bene immobile?
Grazie per l’attenzione,
poi le darò maggiori chiarimenti..
Scritto il 17-11-2009 alle ore 12:41
Gentilissima Serena, lo faccio rientrare nelle cc.dd. università di beni mobili, individuate all’articolo 816 del cod. civ. con la precisazione che nel caso di archivi di beni culturali, la dizione esatta, desumibile dal codice, è quella di cose. Nel caso appartenga ad un privato l’interesse che dovrà rivestire l’archivio è qualificato come “particolarmente importante” (a differenza delle collezioni che dovranno essere riconosciute di eccezionale interesse). Quanto al “contenitore” dell’ archivio, esso potrà anche essere conservato all’interno ad esempio di un edifico (culturale o meno) e nel caso di creazione di vincolo pertinenziale da parte dell’amministrazione con un provvedimento di tutela su entrambi, poco importerà l’peventualeresistenza di un vincolo pertinenzale iure privato, in quanto lo stesso si crea iure publico. Unico caso in cui potrebbero sorgere contrasti, in cui non si ha ancora una chiara posizione della giurisprudenza, è nell’ipotesi in cui vi sia una diversità di proprietari (immobile e archivio) precedentemente all’imposizione del vincolo, mentre nel caso inverso a nulla rileverebbe la volontà dei proprietari di infrangere il vincolo pertinenziale imposto iure publico dall’amministrazione. Mi scusi se ho contestualizzato la Sua domanda alla vicenda Vasari, sperando di essere stato chiaro nella risposta.
Scritto il 17-11-2009 alle ore 23:22
Alessandro, grazie per l’esausitiva risposta!
Potrei gentilmente chiederle il suo indirizzo email?
Vorrei sottoporle la questione in dettaglio, senza darla ‘in pasto al web’!
Chiedo troppo?!
Saluti,
Serena
Scritto il 18-11-2009 alle ore 01:01
le lascio la mail che leggo con più frequenza
silversinger1@tiscali.it
Scritto il 19-11-2009 alle ore 22:30
Salve!
Ha ricebuto la mia email?