4 Gennaio 2010
Bene culturale e diritto d’autore
Un vizio, proprio di chi affronta le tematiche del diritto - ma (forse) anche altre discipline -, è quello di andare “per compartimenti stagni”. Si tende, cioè, ad affrontare un tema sotto uno specifico punto di vista, tralasciando quello che potrebbe derivare affrontando il problema da altre angolature. Personalmente anche io ho questo vizio, anche se in determinate occasioni scruto un po’ più in profondità e penso di accorgermi di qualche interrelazione esistente tra punti di vista diversi. E’ quanto mi accade ad esempio quando affronto alcuni temi del diritto d’autore ponendoli in stretta correlazione con il diritto dei beni culturali. Mi capita così di vedere con le stesse lenti metodologiche due discipline che pur tuttavia hanno un diverso humus (privatistica l’una, pubblicistica l’altra), chiedendomi se sia corretto o meno quello che sto facendo.
E’ un quesito che giro a voi, proponendovi alcune riflessioni (almeno in due puntate:)
Prima riflessione (la seconda la proporrò in altro e successivo post).
Riproduzione di bene culturale e diritto d’autore
Di solito, quando si è intenzionati a voler utilizzare un’opera dell’ingegno altrui, la prima preoccupazione è quella di conoscere se siano ancora dovuti i diritti relativi. In altre parole, se l’opera che intendiamo utilizzare sia ancora protetta dal diritto d’autore. Al contempo, ipotizzando che sull’opera che intendiamo usare vi sia ancora questa protezione, cerchiamo di stabilire se un uso libero della stessa sia consentito. In questo ambito, ho incontrato signori ferratissimi che sapevano tutto il possibile e l’immaginabile sulla possibilità di utilizzare lecitamente la tale opera dell’ingegno, magari sul proprio sito web o sul proprio blog. I riferimenti normativi sono noti e sono quelli che si collegano alle cosiddette utilizzazioni libere. Di più, con una norma recente - l. n. 2 del 2008 - che aggiunge il comma 1 bis all’art 70 della l.d.a. si è arrivati a sostenere che finalmente anche su internet è possibile pubblicare liberamente immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
Il punto nodale, semmai, è rappresentato dall’ identificazione di concetti nebulosi e vaghi come immagini degradate o uso didattico o scientifico (dove lo collochiamo l’uso divulgativo proprio delle enciclopedie, ad esempio). Non mi addentrerò su questo terreno perché deborderei dal limite di argomento dato; vorrei però porre una di quelle domande che mi fanno sospettare che lo stesso problema può essere trattato anche da punti vista diversi.
Che cosa succede se l’immagine degradata, pubblicata liberamente per uso scientifico o didattico, senza scopo di lucro, riproduce un bene culturale?
La prima risposta che mi sento di dare è che non sempre è possibile farlo, pena la violazione di specifiche norme che non disciplinano il diritto d’autore, ma il diritto dei beni culturali. Infatti, il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero (beni e attività culturali), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni (…) in materia di diritto d’autore .
Parlando in termini atecnici, se vi trovate di fronte ad un pezzo pregiato in un museo non stupitevi se qualche zelante custode vi ricorda che non è possibile fotografarlo:non vi stupite, perché il custode lo può fare proprio in funzione della norma che è stata appena indicata.
Se poi fate parte di quella simpatica schiera di “buffoncelli” che eludono il divieto e riescono a fare lo scatto del secolo, immortalando qualche meraviglia culturale, fate attenzione a pubblicarla immediatamente sul vostro blog, perché non correte tanto il rischio di violare il copyright di qualcuno (la foto l’avete fatta voi!), quanto commettereste un vero e proprio illecito così come previsto dall’articolo 180 del Codice.
Stupiti? Eppure è così. Ma non finisce qui.
Se, per caso, avete intenzione di fare un bel catalogo di immagini fotografiche o di riprese di beni culturali, avete anche altri incombenti, oltre a quello di richiedere l’autorizzazione al soggetto istituzionale che abbia in consegna gli oggetti che volete riprodurre. In particolare, dovrete pagare un corrispettivo all’Amministrazione (che viene determinato sulla base di tariffari predeterminati),dovrete depositare il doppio originale di ogni ripresa o fotografia e dovrete restituire, dopo l’uso, il fotocolor originale con relativo codice.
Si potrà pubblicare il catalogo su internet ? Dipende. Perché la norma prevede che la autorizzazione sia rilasciata per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e non a fini di pubblicazione sul web, magari per uso scientifico o didattico. In assenza di questa indicazione - presente,come si è visto per le opere dell’ingegno - non risulta del tutto esente da rischi pubblicare sul web il vostro bel catalogo di immagini fotografiche di beni culturali e meno che meno per fini di lucro.
Eppure, nonostante la chiarezza della norma, se avete voglia e tempo di navigare vi accorgerete che esistono siti che fanno tranquillamente questa attività, chiedendo a chi “copia” le immagini di linkare l’url di provenienza, sorta di copyright camuffato. Per togliervi la curiosità potete fare una bella ricerca su internet e ne vedrete delle belle.
Sembra esagerato? Sicuramente lo è, ma la norma non mi sembra che lasci scappatoie. Da questo punto di vista una soluzione potrebbe prospettarsi o modificando le norme che via via ho richiamato, prevedendo delle eccezioni ad hoc oppure, caso già più possibile, estendere la disposizioni della l. n.2/2008 anche alle riproduzione fotografiche di beni culturali, alle stesse condizioni ivi previste per le opere dell’ingegno.
Voi che ne dite?
Ah, quasi dimenticavo
Buon 2010!!


Scritto il 8-1-2010 alle ore 11:33
[...] a cercare qualche norma in proposito. Non ve ne sono. Al contrario, ricordando quanto detto nel post del 4 gennaio , possiamo riscontrare un divieto generale di uso strumentale e precario dei beni [...]
Scritto il 12-1-2010 alle ore 09:43
[...] temi interessanti (almeno credo..) su diritto d’autore e bene culturale. In particolare sulla riproducibilità dei beni culturali (4 gennaio) e sul c.d. diritto di panorama libero (8 [...]