8 Gennaio 2010

Bene culturale e diritto d’autore (2)

Come avevo promesso all’inizio della settimana,  posto la seconda osservazione che ho elaborato rispetto a quel particolare rapporto che esiste tra bene culturale e diritto d’autore (non che non ce ne possa essere una terza o quarta, vedremo..). Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, anche perchè sono convinto che si tratti di un tema tanto importante per quanto sia trascurato.  Si tratta del c.d. “panorama libero” che, per qualche tempo, ha ricevuto una certa attenzione (forse anche a cuasa di certi interessi politici..) per poi ricadere miseramente nel dimenticatoio dell’indifferenza e dell’ignoranza.

Anche questo è un mito da sfatare: nel nostro ordinamento (dei beni culturali!) non esiste il c.d. diritto al panorama libero. E’ inutile che vi affanniate a cercare qualche norma in proposito. Non ve ne sono. Al contrario, ricordando quanto  detto nel post del 4 gennaio , possiamo riscontrare un divieto generale di uso strumentale e precario dei beni culturali/monumenti, tale da impedire il riconoscimento del panorama libero. Diverse possono essere le soluzioni, ma anche in questo caso ritengo che l’intervento legislativo sarebbe risolutivo, anche se finora non se ne è vista traccia.

Il panorama freedom o libertà di panorama è un tema  venuto alla ribalta da poco. In estrema sintesi, si tratta di garantire ragionevolmente la libertà di fotografare edifici o monumenti visibili pubblicamente, senza intaccare gli eventuali diritti delle opere d’arte che possono essere riprodotte.

Si è osservato da più parti che in Italia non vi sarebbe alcuna norma che garantirebbe in maniera espressa questa libertà, al contrario di quanto previsto in altri ordinamenti europei ed extraeuropei. In questo quadro, il primo ottobre 2007 il parlamentare Franco Grillini ha proposto un’interrogazione a risposta scritta (n.4-05031) al Ministro per i beni e le attività culturali chiedendo di intervenire normativamente sulla “libertà di panorama” per mettersi al pari con la legislazione internazionale. (Si tratta di quegli interessi politici di cui dicevo poco sopra e che hanno avuto il merito di “agitare le acque “solo  per qualche giorno, purtroppo).

Volendo offrire qualche ulteriore spunto di riflessione ricordo che tra le altre legislazioni, quella Svizzera prevede la possibilità di fotografare opere installate in via permanente in un luogo pubblico o accessibile al pubblico, essendone consentito anche l’uso commerciale. In Austria, la libertà di fotografare in luoghi pubblici include anche le zone accessibili al pubblico all’interno degli edifici. Nel Regno Unito, il Copyright, Designs and Patents Act del 1988 consente di fotografare edifici, sculture, modellini di edifici e opere di artigianato artistico, purché permanentemente installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza violare per questo il copyright. I fotografi potranno utilizzare le proprie fotografie per qualsiasi scopo. Il dato interessante è offerto dalla circostanza che questa norma si applica esclusivamente alle opere tridimensionali. Da segnalare, infine, Paesi come il Belgio e, per l’appunto, l’Italia dove la libertà di panorama non è prevista. Nell’Unione Europea si è provveduto con la Direttiva 2001/29/EC a fornire ai singoli Stati membri la possibilità di restringere i diritti di copyright per sculture ed edifici esposti al pubblico.

La risposta fornita a suo tempo  a Grillini non riesce a risolvere il problema, ancorandosi mestamente alla anonima osservazione che la libertà di panorama sarebbe ammessa in Italia in forza del “… noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito …” .Di ben diverso tenore sarebbe stato un intervento che, riconoscendo il valore del principio della libertà di panorama, avesse impegnato il Ministro per i beni culturali, e con esso il Governo, ad un’azione positiva diretta all’adozione di norme ad hoc. Inoltre, nella risposta che è stata offerta all’interrogazione parlamentare di Grillini si è attuata una  grave confusione interpretativa di rilievo affermando che l’attuale normativa di cui all’art. 107 e 108 del d.lgs. n. 42/2004 riguarda esclusivamente le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant’anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, quando la stesso complesso di norme non opera nessuna distinzione di regime giuridico in base allo stato di consegna dei beni, essendo del tutto irrilevante se il bene culturale si trovi o meno all’interno di musei e/o altri luoghi della cultura. Del tutto incomprensibile, quindi,  è stato il richiamo fatto nel 2007 dal rappresentante dell’allora Ministro per i beni culturali (Rutelli) a norme che prevedono uno speciale regime sulla riproduzione dei beni culturali -in generale -, salvo poi affermare che alcuni monumenti di eccezionale valore culturale quali il Colosseo o l’Ara Pacis possono essere liberamente riprodotti in immagini, in quanto non sono beni culturali, per di più in consegna allo Stato! D’altra parte, solo volendo scorrere la lettura di qualche riga - come abbiamo fatto anche nel post precedente - non v’è chi non legga all’interno del Codice dei beni culturali che qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice (art. 109 d.lgs. n. 42/2004). E’ evidente, allora, che il legislatore abbia inteso porre dei limiti ben rilevanti alla possibilità di riprodurre con immagini fotografiche i monumenti e siti che devono essere considerati beni culturali.

Una possibile soluzione della questione - anche in questo caso - si potrebbe e dovrebbe semplicemente prospettare, oltre che con una migliore precisazione delle nozioni di immagine a bassa risoluzione e degradata poste dalla l. n. 2/2008, con l’introduzione di una norma ad hoc che permetta di riconoscere la libertà di panorama in generale e specificamente anche per quei beni culturali che siano installati permanentemente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza violare eventuali diritti degli autori di opere dell’ingegno.  Ma il legislatore dei beni culturali sembra affaccendato in altre faccende. O no?

  • Share/Save/Bookmark
Letture: 822 | Commenti: 3 |

3 Commenti a “Bene culturale e diritto d’autore (2)”

  1. Questa settimana abbiamo parlato di… « BRETELLALOG free scrive:

    [...] e bene culturale. In particolare sulla riproducibilità dei beni culturali (4 gennaio) e sul c.d. diritto di panorama libero (8 [...]

  2. luigi scrive:

    Più che un commento la mia è una domanda all’autore del post.
    Da quanto esposto in questo articolo mi pare che sia un’impresa disperata fare una pubblicazione commerciale che contenga, per esempio, foto di beni architettonici del rinascimento italiano.
    Gli autori sono certamente morti da più di 70 anni, le opere sono quasi sempre fotografabili dalla strada pubblica, ma i proprietari (pubblici e privati) sono tutt’altro che inclini a rilasciare autorizzazioni alla pubblicazione.
    Nel migliore dei casi si spenderebbero molti quattrini e si perderebbe moltissimo tempo per collezionare le liberatorie.
    Siamo destinati ad un ulteriore declino culturale?
    Come potremo fa conoscere all’estero inostri beni culturali, se la situazione è così intricata?

  3. Alessandro Ferretti scrive:

    Come ho detto, a mio personalissimo avviso, la soluzione non può che essere normativa, ma sembra che in alcuni casi il Legislatore preferisca rimanere silente piuttosto che prendere delle sonore cantonate..mi riferisco, soprattutto, ai diversi interventi recenti in materia di diritto d’autore, dove ogni norma emanata ha provocato una serie infinita di polemiche e di ripensamenti. Per quanto riguarda le autorizzazioni capisco la difficoltà di ottenerle, ma non credo che sia un’operazione molto diversa da quella di ottenere la liberatoria per qualsiasi scritto o immagine. Ci lamentiamo che il nostro patrimonio culturale non è utilizzato economicamente in maniera adeguata, non vedo quindi perchè il suo eventuale sfruttamento commerciale non debba prevedere un compenso per la collettività. Per risponderLe, caro Luigi, non vedo tanto un declino culturale nella previsione di dover chiedere un’autorizzazione, quanto nelle eventuali difficoltà ad ottenerle….

Scrivi il tuo commento!

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia