18 Gennaio 2010

L’alienazione dei beni culturali: istruzioni per l’uso (2)

Sono ancora debitore della seconda parte di contributo che ho postato qualche tempo fa in materia di alienazione.
Mi sembra giusto, pertanto, chiudere il discorso affrontando qualche altro punto sul tema. Parlando dell’articolo 56 del Codice dei beni culturali (rimasto fuori dalla precedente discussione), non si può fare a meno di configurarlo come tipica norma di chiusura del sistema di alienabilità sottoposta a limiti, determinando in via residuale sia altre tipologie di beni culturali, rispetto a quelle indicate negli articoli che precedono, sia riferite ad altri ulteriori soggetti.

Infatti la lettera b) del comma 1 individua, tra i soggetti obbligati a chiedere l’autorizzazione, soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Si tratta tuttavia di un regime semplificato rispetto a quello che abbiamo già visto, con minori condizioni e limiti (confronta l’ipotesi dell’articolo 55).

Una parte della dottrina  individua la ratio di tale differenza nella minore attenzione rivolta alle garanzie di valorizzazione del bene nell’ipotesi di cui si discute, in quanto non sembra essere fra gli impegni che l’alienante e l’acquirente sono obbligati ad assicurare.

Il procedimento previsto per il rilascio dell’autorizzazione è su iniziativa di parte, occorrendo la presentazione formale di un atto di richiesta. In tale atto dovrà essere indicata la destinazione in uso del bene, il programma delle misure necessarie alla sua conservazione ed, infine, le modalità di fruizione pubblica del bene anche in rapporto alla situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.

Un ulteriore elemento che dovrà essere preso in considerazione, nel caso di rilascio di autorizzazione a favore dei soggetti pubblici diversi dagli enti territoriali e a favore delle persone giuridiche private, è costituito dall’assenza di danno. Sulla base della sussistenza di un semplice danno alla conservazione ed al godimento del bene derivante dall’alienazione non potrà essere rilasciato il provvedimento di autorizzazione. E’ stato osservato che il legislatore, con le integrazioni attuate nel 2008 a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 62, pur riallacciandosi alla impostazione tradizionale legislativa che vedeva nel danno l’ostacolo per il rilascio dell’autorizzazione, tuttavia ha eliminato qualsiasi riferimento alla diversità delle intensità del danno stesso, attuando di fatto un maggiore rigore nella valutazione della sua sussistenza. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. In merito alla competenza generale per l’adozione del provvedimento di autorizzazione il Ministero la attribuisce alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, mentre il regolamento di organizzazione - il D.P.R. 26 novembre 2007 e s.m.i. - all’art. 18, lett. l ), affida alla competenza delle soprintendenze l’espressione dei pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e di ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti

 Come si può agevolmente ricavare, i dati riferiti sono estremamente complessi e minuziosi, tali da provocare un appesantimento delle procedure autorizzatorie e di controllo sulla alienazione dei beni culturali di proprietà pubblica e di soggetti assimilati. Resta forte il dubbio che il legislatore abbia inteso procedere consapevolmente ad un tale irrigidimento procedimentale al fine di scoraggiare e limitare fortemente la circolazione dei diritti dei beni culturali pubblici. 

Se tutto questo vi sembra un’assurdità della burocrazia italiana, vi posso garantire che siamo ancora lontani dalla realtà dell’applicazione quotidiana di norme che troppo spesso non sono scritte da professionisti del diritto, ma, al contrario, da teorici di altre scienze “prestati” al mondo giuridico e che ben poco capiscono di  procedimenti e amministrazione. Parere personale, si capisce…

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