22 Gennaio 2010

A proposito di autorizzazione paesaggistica (1)

A breve  scriverò qualche riflessione sul nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Preliminarmente tuttavia vorrei segnalare un paio di punti che mi sembrano rilevanti per la comprensione della questione.
Infatti, dopo diversi rinvii (ne contiamo almeno due nel breve periodo), finalmente prende il via il nuovo regime di autorizzazione paesaggistica, configurato dall’articolo 146  del cd codice urbani (d. lgs. n. 42/2004).

Da diverse parti, su giornali e riviste, ho letto qualche tempo fa delle affermazioni del tutto improprie sull’entrata in vigore del “nuovo” codice del paesaggio a far data dal 1 gennaio 2010. Capisco l’importanza dei “titoloni”, ma certo che in alcuni casi  non si rende un buon servizio in termini di informazione e, soprattutto, di quella tecnica (qualunque tipo). Come è accaduto anche nel caso dell’autorizzazione paesaggistica, la cui regolamentazione non è assolutamente contenuta in un nuovo e fantomatico “codice del paesaggio”, ma nel “caro e vecchio” codice urbani sin dalla prima metà del 2000…

In ogni caso, quello che mi preme sottolineare è che dal 2004 (come abbiamo visto anno di entrata in vigore del Codice Urbani, cioè del codice dei beni culturali e del paesaggio) la normativa prevede un doppio regime (uno transitorio ed uno definitivo) in tema di paesaggio ed, in particolare, di autorizzazione paesaggistica. In realtà, come ben sappiamo, in Italia non esiste nulla di più definitivo del provvisorio e, pertanto, di rinvio in rinvio, si è arrivati al fatidico 1 gennaio 2010 con l’entrata in vigore del sistema a regime (!).

Sicuri, sicuri? Mah, forse… boh!!!

A dire il vero la nuova autorizzazione paesaggistica dovrebbe acquisire via via minor importanza in riferimento all’approvazione dei piani paesaggistici ed all’esito delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici vincolati, ma tutta questa attività risulta ancora in “alto mare” e non si sa quando si riuscirà a sbloccare, vuoi per l’inerzia delle Regioni vuoi per il conseguente mancato intervento  del MiBAC .

E allora?

Vuoi vedere che si continuerà ad usare il regime transitorio del procedimento di autorizzazione, magari con una bella circolare interna che disporrà in tal senso? Ai posteri …

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2 Commenti a “A proposito di autorizzazione paesaggistica (1)”

  1. Enrico Polignano scrive:

    A proposito di autorizzazione paesaggistica: uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è il divieto di autorizzazione in sanatoria. Dobbiamo considerare questo divieto applicabile sin da subito, per le zone sottoposto a vincolo da parte della regione, anche se il vecchio piano paesaggistico, introdotto prima della riforma del 2004, non lo prevede? Oppure dobbiamo aspettare le calende greche di un nuovo piano? Io credo che si tratti di un principio di carattere generale, che deve trovare applicazione in ogni caso.

  2. Alessandro Ferretti scrive:

    Non c’è dubbio che il divieto sia applicabile da subito, anche se il vero problema è che in moltissime regioni il piano paesaggistico non è stato ancora adottato. Inoltre, le regioni stanno “nicchiando” ad esempio per quanto riguarda la verifica in materia di delega (qualcuno ne sa qualcosa?). Infine, nonostante l’entrata in vigore del nuovo regime di autorizzazione paesaggistica, il decreto milleproroghe sta per essere convertito con un ulteriore rinvio del sistema al 30 giugno 2010. Domanda ingenua: a che serve prevedere una riforma se poi si fa di tutto per non realizzarla?

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