1 Febbraio 2010
A proposito di autorizzazioni paesaggistiche (2): le novità
Come ho già rilevato nell’ultimo post, il 2010 rappresenta l’anno di svolta per le regole riguardanti il paesaggio. Dopo anni di proroghe, finalmente i nostri governanti hanno deciso che è giunto il tempo del passaggio da un regime transitorio ad un regime definitivo di regole e prescrizioni, in linea con quanto previsto dal Codice Urbani (d. lgs. n. 42/2004).
Siamo sicuri?
Beh, l’intenzione, magari, può anche esserci, ma la realtà è ben altra cosa, non fosse altro che il regime definitivo di regole appare legato in maniera indissolubile con l’adozione dei piani paesistici che, ad oggi, ancora non risulta essere attività compiuta (senza parlare poi del tentativo di rinviare ulteriormente il regime definitivo al giugno 2010)
In ogni caso, cerchiamo di fare chiarezza per quello che ci è possibile.
Che fine fanno i procedimenti di autorizzazione ancora in corso al 31 dicembre 2009
Qui è abbastanza semplice:
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Ipotesi in cui questi procedimenti non siano ancora giunti a conclusione (cioè non sia stata adottata l’autorizzazione paesaggistica): non è possibile applicare più il regime transitorio, cioè quello previsto dall’articolo 159 del Codice Urbani (d. lgs. n. 42/2004), ma dovrà essere applicato quello previsto dall’art. 146;
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Ipotesi in cui i procedimenti abbiano già dato luogo all’adozione dell’autorizzazione paesaggistica. La presenza del provvedimento autorizzatorio impone l’applicazione della disciplina dell’articolo 159 con la conseguente valutazione DI LEGITTIMITA’ (ed eventuale annullamento) da parte della Soprintendenza. Pertanto, in questa ipotesi, la Soprintendenza non potrà assolutamente fornire un parere di MERITO (v. articolo 146, comma 5) anche se sia stato espressamente richiesto. Per avere il parere di MERITO sarà necessario riavviare la procedura ai sensi dell’articolo 146.
Riepilogando:
L’articolo 146 (regime definitivo) si applica a procedimenti che vengano avviati a partire dal 1 gennaio 2010 e a quelli non ancori conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione al 31 dicembre 2009. Solo per i “nuovi procedimenti” al Soprintendente (o suo delegato) spetterà l’espressione del parere vincolante e obbligatorio di cui al comma 5 dell’articolo 146 entro 45 giorni dal ricevimento. Il parere riguarda anche il merito della trasformazione del territorio. Credo sia evidente che in questo momento il parere non solo è obbligatorio ma anche vincolante, fino a quando non verrà meno tale carattere a seguito della realizzazione di tutte le condizioni previste dalle norme del Codice (come ad esempio, l’indicazione delle prescrizioni d’uso), che ad oggi NON SONO SODDISFATTE neppure in un caso nell’intero territorio nazionale (!)
Attenzione sull’avvio del procedimento.
Al riguardo si deve ricordare che l’avvio compete all’Amministrazione che rilascerà l’autorizzazione (e non al Soprintendente). Alla stessa Amministrazione (e qui che bisogna fare attenzione) compete l’obbligo di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, prima di adottare il relativo diniego di autorizzazione…
Quanto alle caratteristiche del nuovo procedimento autorizzatorio, ricordo che:
a) La documentazione che deve accompagnare l’istanza è disposta dal comma 3 dell’articolo 146 ed è quella indicata da tempo dal DPCM 12.12.2005;
b) L’Amministrazione che riceve l’istanza ha tempo 40 giorni per verificare se l’intervento necessiti effettivamente dell’autorizzazione paesaggistica, verificare la presenza della documentazione (altrimenti chiede integrazioni), verificare la conformità alle prescrizioni d’uso (e qui non so proprio come si farà a rispettare l’obbligo, visto che le prescrizioni d’uso non sono state ancora realizzate in moltissimi casi..), trasmettere al Soprintendente la documentazione e la relazione tecnica illustrativa, comunicare l’avvio del procedimento.
Entro 45 giorni dal ricevimento il Soprintendente deve pronunciarsi, altrimenti l’Amministrazione competente ha la facoltà (non l’obbligo!) di indire una conferenza di servizi, dove potrà pronunciarsi direttamente il Soprintendente.
Che succede se il parere della Soprintendenza non è rilasciato nei 60 giorni? L’Amministrazione competente adotta comunque il provvedimento finale. E se non lo fa? L’interessato potrà rivolgersi in via sostitutiva alla Regione che provvederà entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza (anche avvalendosi di un Commissario ad acta). E se la Regione non ha delegato le competenze paesaggistiche? L’interessato potrà rivolgersi in via sostitutiva al Soprintendente …
Per il momento lascio perdere tutto quello che riguarda l’efficacia dell’autorizzazione e il problema della verifica di adeguatezza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica che le Regioni dovevano compiere entro il 31 dicembre 2009 nei confronti dei soggetti delegati(non credo che sia stata fatta in molti casi..) e aspetto vostre osservazioni (!)
Saluti!


Scritto il 3-2-2010 alle ore 03:11
Così, giusto per amore della precisione, tra gli emendamenti al c.d. decreto milleproroghe, attualmente in discussione al Senato, ve ne sono due, di cui faccio un semplice copia e incolla
”
8.10
VACCARI, BODEGA, PITTONI
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: ”31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2010”».
8.11
VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: ”31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2010”».
Come dire, l’avevo detto, no?
Ma la cosa che in un certo senso mi “sconvolge” ancora di più (se possibile) è stata la lettura di un altro emendamento in tema di sanatoria di abusi edilizi, dove leggo:
8.3. SARRO-NESPOLI
4-ter. Dopo l’articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti commi:
”27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.
27-ter. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze”».
!
Preciso: la cosa mi sconvolge perchè questa proposta è l’esatto opposto di quanto la giurisprudenza va applicando su questa questione. Tutto qui.