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	<title>Il Blog di Alessandro Ferretti</title>
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	<description>Solo un altro blog Postilla - il blog dei professionisti per i professionisti</description>
	<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
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		<title>Tombarolo?  No, custode!</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale e processuale]]></category>

		<category><![CDATA[archeocondono]]></category>

		<category><![CDATA[archeologia]]></category>

		<category><![CDATA[mini condono archeologico]]></category>

		<category><![CDATA[tombarolo]]></category>

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		<description><![CDATA[Ebbene sì, finalmente siamo riusciti a &#8220;sfondare&#8221; anche la barriera dell&#8217;archeologia. Da oggi in poi, non dobbiamo avere più paura di tenere un &#8220;coccetto&#8221; (magari etrusco) in casa, perché con una piccola somma da pagare, finalmente da tombaroli diventeremo dei perfetti gentiluomini!
All&#8217;inizio non volevo crederci. Figuriamoci, vado per il mondo sostenendo la lotta contro il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ebbene sì, finalmente siamo riusciti a &#8220;sfondare&#8221; anche la barriera dell&#8217;archeologia. Da oggi in poi, non dobbiamo avere più paura di tenere un &#8220;coccetto&#8221; (magari etrusco) in casa, perché con una piccola somma da pagare, finalmente da tombaroli diventeremo dei perfetti gentiluomini!</p>
<p style="text-align: justify">All&#8217;inizio non volevo crederci. Figuriamoci, vado per il mondo sostenendo la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali; offro la mia consulenza professionale a Governi stranieri per scrivere delle buone leggi che puniscano i colpevoli dei furti archeologici; potevo pensare di essere sbugiardato proprio dal mio Paese? E invece..torna l&#8217;archeocondono. Non c&#8217;è niente da fare: è proprio uno strumento che non sta nella pelle, che è necessario inventarsi, perché da noi la sanatoria è la regola e l&#8217;ordinario è l&#8217;eccezione. Quindi via al condono e chi può ne approfitti.</p>
<p style="text-align: justify">E&#8217; questo il rischio concreto legato all&#8217;approvazione della prossima manovra finanziaria. Infatti, stando a quanto riporta oggi u quotidiano nazionale, all&#8217;interno del prossimo maxiemendamento alla manovra finanziaria che il governo a breve presenterà sarà contenuta anche la norma che permetterà a chiunque detenga un reperto mai denunciato, in Italia o all&#8217;estero, di ottenere una concessione in deposito della durata di trent&#8217;anni, rinnovabili, potendolo anche trasferirlo in eredità. L&#8217;unico prezzo da pagare sarà la necessaria autodenuncia di possesso e il pagamento della somma che dovrebbe aggirarsi in ordine al terzo del valore del bene.</p>
<p style="text-align: justify">Si tratta di uno strumento che di fatto depenalizzerà il reato di cui all&#8217;articolo 712 del codice penale che punisce l&#8217;acquisto di cose di sospetta provenienza.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;archeocondono (lo so il termine è brutto, ma è stato già utilizzato in passato) contenuto in questo maxiemendamento si differenzia da quello già presentato (e cassato..) nel 2004, in quanto quest&#8217;ultimo prevedeva per il possessore la possibilità di diventare proprietario del bene posseduto illegittimamente, mentre ora ne diventerà solo custode, anche se per 30 anni e con possibilità di trasferimento mortis causa..</p>
<p style="text-align: justify">Si tratta ancora di un&#8217;ipotesi e come tale va trattata. Certamente, se dovesse essere inserito, l&#8217;archeocondono italiano costituirebbe una vera e propria ferita al patrimonio culturale della collettività che per ragioni di bilancio finirebbe per svendere il proprio passato, il presente e il futuro.</p>
<p style="text-align: justify">Staremo a vedere!</p>
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		<title>Una nuova chimera: la semplificazione paesaggistica!</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2010/06/28/una-nuova-chimera-la-semplificazione-paesaggistica/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto pubblico e costituzionale]]></category>

		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>

		<category><![CDATA[regolamento sulla semplificazione paesaggistica]]></category>

		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>

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		<description><![CDATA[E’ passato quasi in silenzio il nuovo regolamento di semplificazione paesaggistica approvato in via definitiva in Consiglio dei Ministri il 10 giugno e pronto ad essere varato in tempi brevissimi. Infatti, l’iter procedurale è ormai concluso con il parere del Consiglio di Stato, l’Intesa in sede di conferenza unificata e il parere favorevole delle commissioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">E’ passato quasi<span> </span>in silenzio il nuovo regolamento di semplificazione paesaggistica approvato in via definitiva in Consiglio dei Ministri il 10 giugno e pronto ad essere varato in tempi brevissimi. Infatti, l’iter procedurale è<span> </span>ormai concluso con il parere del Consiglio di Stato, l’Intesa in sede di conferenza unificata e il parere favorevole delle commissioni<span> </span>di Camera e Senato.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Qualche indicazione è stata colta in maniera confusa sul web e più appropriatamente in qualche articolo della stampa specializzata. In realtà, il “grande pubblico” è ancora all’oscuro della svolta che si è inteso offrire con questo regolamento<span> </span>sul “procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”. Lo scopo dichiarato è quello di semplificare e ridurre il lavoro degli uffici pubblici (in particolare delle soprintendenze) per offrire una migliore risposta alle esigenze dei cittadini. In realtà, non si può fare a meno di osservare che finchè si penserà all’attività delle pubblica amministrazione in termini ideali e non concreti, gli unici risultati che si perseguiranno (forse volutamente) saranno quelli del mancato rispetto della legge e dei rimedi tanto contestati che prendono il nome di condono.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Analizzando superficialmente l’impianto normativo si tratta di sette articoli, accompagnati da un allegato che offre i limiti di intervento del regolamento<span> </span>attuativo del dispositivo contenuto nel comma 9 dell’articolo 146.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Quest’ultimo prevedeva che “con regolamento da emanarsi ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, <strong>entro il 31 dicembre 2008 (!)</strong>, su proposta del Ministro d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell&#8217;autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Ne sono venute fuori una serie di semplificazioni che si possono leggere nell’allegato. Si va dagli incrementi di volumi non superiori al 10 per cento (in certi casi) a interventi di demolizione e ricostruzione o interventi sui prospetti degli edifici esistenti o delle coperture. Interessante tutto l’aspetto relativo al fotovoltaico (fino ad una superficie di 25 mq) e agli impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole, sempre con rispetto delle zone vincolate.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Dal punto di vista procedimentale, il provvedimento prevede che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata sia corredata esclusivamente da una relazione paesaggistica semplificata , redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica se riguarda attività industriali o artigianali. Un problema sarà individuare la figura del tecnico abilitato, non essendo precisato il criterio di individuazione.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni (un terzo in meno rispetto ai tempi previsti ordinariamente) o in 30 giorni in caso di esito negativo. Al momento del ricevimento delle istanze, gli uffici dovranno effettuare una valutazione per appurare se si tratta di autorizzazione ordinaria o semplificata e una verifica preliminare alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, in caso negativo la domanda viene rigettata, ma se l’interessato lo richiede è il soprintendente che può essere invece chiamato a esprimersi.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Quando la valutazione è positiva, inoltre, la procedura prevede che l’amministrazione locale invii al soprintendente la pratica. Se si esprime in modo favorevole, l’amministrazione rilascia immediatamente l’autorizzazione, altrimenti la rigetta senza investire nuovamente l’ente locale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Solo quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità è assoggettata a vincoli con specifiche prescrizioni il parere del soprintendente è obbligatorio. Una volta concessa, l’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace senza moratoria di 30 giorni. Infine è previsto che per il procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle commissioni locali per il paesaggio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Il meccanismo non appare tra i più semplici da applicare e ripropone in maniera feroce la potenziale conflittualità tra Stato e regioni sul tema degli interventi edilizi ammessi che mal si conciliano con l’esigenza di tutela di un valore assoluto e fondamentale della nostra società civile, come quello del paesaggio.<span> </span>Probabilmente – anche se non è possibile averne certezza – ulteriori interventi normativi a livello regionale tenteranno di svuotare di contenuti anche questo regolamento. Il rischio concreto è rappresentato invece dal vuoto di potere che sicuramente verrà<span> </span>a determinarsi a fronte di una insufficiente organizzazione di risorse e di uomini degli uffici statali preposti alla tutela del paesaggio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Staremo a vedere.</p>
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		<title>Esiste un bene culturale immateriale?</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2010/05/31/esiste-un-bene-culturale-immateriale/</link>
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		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiunta nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[beni culturali; UNESCO]]></category>

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		<description><![CDATA[No!
Perlomeno non esiste in Italia. Perlomeno non esiste nel Codice dei beni culturali. Non esiste neppure nel sistema giuridico italiano.
Vi sembra paradossale? In effetti &#8230; eppure è così.
Procediamo con ordine. Tutti noi sappiamo, sentiamo e, soprattuto, conosciamo il fatto che l&#8217;UNESCO tutela il patrimonio culturale immateriale, creando apposite liste, offrendo patrocini, dando finanziamenti, insomma garantendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No!</p>
<p>Perlomeno non esiste in Italia. Perlomeno non esiste nel Codice dei beni culturali. Non esiste neppure nel sistema giuridico italiano.</p>
<p>Vi sembra paradossale? In effetti &#8230; eppure è così.</p>
<p>Procediamo con ordine. Tutti noi sappiamo, sentiamo e, soprattuto, conosciamo il fatto che l&#8217;UNESCO tutela il patrimonio culturale immateriale, creando apposite liste, offrendo patrocini, dando finanziamenti, insomma garantendo un riconoscimento giuridico a delle entità immateriali anche nel settore culturale. Forse non tutti sanno che anche quasi tutti i principali Stati della Comunità europea ed internazionale riconoscono giuridicamente le entità immateriali culturali, facendone quasi un monumento nazionale. Mi viene in mente la legislazione paraguayana che dal 1982 tutela espressamente come bene culturale il popolo indigeno di quel Paese. Pochi sanno invece che in Italia l&#8217;ordinamento giuridico dei beni culturali, basato sulle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004 -, non riconosce valore alle entità immateriali culturali.</p>
<p>Non sto dicendo un&#8217;eresia: sto solo riportando un paradosso della nostro diritto. Ora mi spiego</p>
<p>Il codice dei beni culturali risente dell&#8217;impostazione tipicamente italiana tradizionale che si fonda sulla materialità del bene culturale. Nonostante le positive aperture realizzate nel 1998 con l&#8217;istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, il riconoscimento di ciò che è culturale si fonda decisamente sulla tangibilità della cosa.</p>
<p>Tutto il regime codicistico presuppone che il bene culturale sia una cosa, non potendosi configurare nessuno strumento di tutela ivi previsto coma applicabile a qualcosa di non materiale. E&#8217; così per gli interventi autorizzatori di cui agli articoli 21 e ss.; alle disposizioni relative alla conservazione di cui agli articoli 29 e ss.; alle alienazioni, nonché ipoteche e permute (articoli 59 e ss.) e così via.</p>
<p>Punto fermo dell&#8217;impostazione del codice è l&#8217;individuazione del bene culturale attraverso un provvedimento amministrativo che ha per oggetto una <em>res che può essere toccata.</em>. Si può pensare al disposto del comma 2 dell&#8217;articolo 2 dove affrontando la definizione di bene culturale il legislatore si riferisce <em>esclusivamente</em> alle &#8220;&#8230; cose immobili e mobili &#8230;&#8221; che presentano interesse culturale in senso lato. Analogamente l&#8217;articolo 10 del Codice si riferisce sempre a cose, a serie di oggetti, a raccolte di materialità. Persino l&#8217;articolo 11, dedicato ai cc.dd. <em>beni culturali minori</em>, assume nella rubrica, con la modifica del 2008, l&#8217;intitolazione a cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela. Ecco quindi che affermare la realità del Codice risulta del tutto scontato, non trovandosi traccia al suo interno di un bene culturale non dotato di tangibilità.</p>
<p>Sebbene il sistema giuridico dei beni culturali sia stato da sempre orientato verso una concezione materiale del bene, non sono mancati nel corso degli anni spunti di riflessione in merito anche alla immaterialità del patrimonio culturale. Ciò soprattutto in ragione dell&#8217;azione degli Stati membri della comunità internazionale particolarmente sensibili al tema nel contesto mondiale.</p>
<p>La convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è uno degli strumenti principali di riconoscimento delle entità immateriali culturali. L&#8217;Italia - che è stata promotrice della Convenzione - ha ratificato da buona ultima, tra i soggetti promotori, il documento con la legge167/2007. Si poteva pensare con questo atto ad un capovolgimento dell&#8217;impostazione materialistica dei beni culturali da parte del legislatore italiano, invece la soluzione adottata si distingue per un atto di superficialità e incapacità di cogliere i segnali della comunità internazionale. Infatti, a seguito di tale norma, il legislatore ha ritenuto di dover operare una modifica all&#8217;interno del Codice dei beni culturali in ossequio ad una pretesa di chiarezza imposta dall&#8217;assunzione di obblighi internazionali.</p>
<p>Nella <em>Relazione illustrativa</em> al D.Lgs. n. 62/2008 si legge che la modifica introdotta con l&#8217;articolo 7-bis nel Codice dei beni culturali è stata imposta dalla necessità di una ridefinizione di settori disciplinari contigui, <em>ma non perfettamente coincidenti</em>, al fine di evitare interpretazioni fuorvianti sia degli obblighi assunti in via pattizia con altri Stati, sia <em>dei confini fra la tradizionale tutela relativa alle &#8220;cose&#8221; di interesse storico ed artistico e la salvaguardia afferente a manifestazioni e valori della cultura immateriale </em>(corsivi miei).</p>
<p>In realtà, con questa dichiarazione, il legislatore evidenzia l&#8217;impossibilità di considerare in maniera unitaria le due caratteristiche, materiale e immateriale, del patrimonio culturale, affermando implicitamente che all&#8217;interno del Codice dei beni culturali può trovare spazio esclusivamente la tutela delle &#8220;cose&#8221;. La novella del Codice realizzata nel 2008 ha prodotto un articolo 7-bis che è stato salutato da più parti come foriero di innovazione e portatore di principi superiori, quale la tutela dell&#8217;immateriale, ma che in realtà naufraga miseramente all&#8217;interno dei limiti imposti dalla stessa normativa codicistica. Infatti, l&#8217;articolo 7-bis, pur dichiarando assoggettabili alla disposizioni del Codice le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale e promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, impone che tale assoggettabilità sia possibile esclusivamente qualora tali espressioni <em>siano rappresentate da testimonianze materiali </em>e <strong>sussistano i presupposti per l&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 10. </strong>Il che equivale a dire che non esistono beni culturali immateriali, ma solo materiali, almeno nel codice dei beni culturali italiano.</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt;text-align: justify">E&#8217; di tutta evidenza che l&#8217;impostazione assunta dal legislatore  finisce con il disconoscere valore all&#8217;immaterialità culturale, richiedendo in ogni caso un supporto tangibile ai fini della sua tutela e, in definitiva, riconducendolo nell&#8217;alveo della materialità  del bene culturale. La soluzione accolta non stupisce <em>giuridicamente</em> in quanto il legislatore doveva garantire in ogni caso coerenza normativa e sistematica al Codice immodificato. Ciò che suscita perplessità è l&#8217;aver voluto introdurre con una semplice novella al Codice la tutela di un settore del patrimonio culturale, che avrebbe richiesto, al contrario, una revisione completa del sistema codicistico, con l&#8217;abbandono della prevalenza del materiale sull&#8217;immateriale e la conseguente affermazione dell&#8217;equivalenza ed unitarietà dei livelli di tutela del tangibile e dell&#8217;intangibile.</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt;text-align: justify">In conclusione, siamo uno dei pochi Paesi al mondo che hanno il maggior numero di candidature per far parte della Lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell&#8217;Umanità e nello stesso tempo abbiamo un Codice dei beni culturali che non riconosce valore ai beni culturali imamteriali se non nel caso in cui siano dotati di materialità.</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt;text-align: justify">Stranezze del diritto (italiano)!</p>
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		</item>
		<item>
		<title>A proposito di autorizzazioni paesaggistiche (2): le novità</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2010/02/01/a-proposito-di-autorizzazioni-paesaggistiche-2-le-novita/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[autorizzazione paesaggistica]]></category>

		<category><![CDATA[diritto del paesaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Come ho già rilevato nell&#8217;ultimo post, il 2010 rappresenta l&#8217;anno di svolta per le regole riguardanti il paesaggio. Dopo anni di proroghe, finalmente i nostri governanti hanno deciso che è giunto il tempo del passaggio da un regime transitorio ad un regime definitivo di regole e prescrizioni, in linea con quanto previsto dal Codice Urbani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Come ho già rilevato nell&#8217;ultimo post, il 2010 rappresenta l&#8217;anno di svolta per le regole riguardanti il paesaggio. Dopo anni di proroghe, finalmente i nostri governanti hanno deciso che è giunto il tempo del passaggio da un regime transitorio ad un regime definitivo di regole e prescrizioni, in linea con quanto previsto dal Codice Urbani (d. lgs. n. 42/2004).</p>
<p style="text-align: justify">Siamo sicuri?</p>
<p style="text-align: justify">Beh, l&#8217;intenzione, magari, può anche esserci, ma la realtà è ben altra cosa, non fosse altro che il regime definitivo di regole appare legato in maniera indissolubile con l&#8217;adozione dei piani paesistici che, ad oggi, ancora non risulta essere attività compiuta (senza parlare poi del tentativo di rinviare ulteriormente il regime definitivo al giugno 2010)</p>
<p style="text-align: justify">In ogni caso, cerchiamo di fare chiarezza per quello che ci è possibile.</p>
<p style="text-align: justify">Che fine fanno i procedimenti di autorizzazione ancora in corso al 31 dicembre 2009</p>
<p style="text-align: justify">Qui è abbastanza semplice:</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify">Ipotesi in cui questi procedimenti non siano ancora giunti a conclusione (cioè non sia stata adottata l&#8217;autorizzazione paesaggistica): non è possibile applicare più il regime transitorio, cioè quello previsto dall&#8217;articolo 159 del Codice Urbani (d. lgs. n. 42/2004), ma dovrà essere applicato quello previsto dall&#8217;art. 146;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify">Ipotesi in cui i procedimenti abbiano già dato luogo all&#8217;adozione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica. La presenza del provvedimento autorizzatorio impone l&#8217;applicazione della disciplina dell&#8217;articolo 159 con la conseguente valutazione DI LEGITTIMITA&#8217; (ed eventuale annullamento) da parte della Soprintendenza. Pertanto, in questa ipotesi, la Soprintendenza non potrà assolutamente fornire un parere di MERITO (v. articolo 146, comma 5) anche se sia stato espressamente richiesto. Per avere il parere di MERITO sarà necessario riavviare la procedura ai sensi dell&#8217;articolo 146.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Riepilogando:</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;articolo 146 (regime definitivo) si applica a procedimenti che vengano avviati a partire dal 1 gennaio 2010 e a quelli non ancori conclusi con l&#8217;emanazione della relativa autorizzazione o approvazione al 31 dicembre 2009. Solo per i &#8220;nuovi procedimenti&#8221; al Soprintendente (o suo delegato) spetterà l&#8217;espressione del parere vincolante e obbligatorio di cui al comma 5 dell&#8217;articolo 146 entro 45 giorni dal ricevimento. Il parere riguarda anche il merito della trasformazione del territorio. Credo sia evidente che in questo momento il parere non solo è obbligatorio ma anche vincolante, fino a quando non verrà meno tale carattere a seguito della realizzazione di tutte le condizioni previste dalle norme del Codice (come ad esempio, l&#8217;indicazione delle prescrizioni d&#8217;uso), che ad oggi NON SONO SODDISFATTE neppure in un caso nell&#8217;intero territorio nazionale (!) </p>
<p style="text-align: justify">Attenzione sull&#8217;avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify">Al riguardo si deve ricordare che l&#8217;avvio compete all&#8217;Amministrazione che rilascerà l&#8217;autorizzazione (e non al Soprintendente). Alla stessa Amministrazione (e qui che bisogna fare attenzione) compete l&#8217;obbligo di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, prima di adottare il relativo diniego di autorizzazione&#8230; </p>
<p style="text-align: justify">Quanto alle caratteristiche del nuovo procedimento autorizzatorio, ricordo che:</p>
<p style="text-align: justify">a) La documentazione che deve accompagnare l&#8217;istanza è disposta dal comma 3 dell&#8217;articolo 146 ed è quella indicata da tempo dal DPCM 12.12.2005;</p>
<p style="text-align: justify">b) L&#8217;Amministrazione che riceve l&#8217;istanza ha tempo 40 giorni per verificare se l&#8217;intervento necessiti effettivamente dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, verificare la presenza della documentazione (altrimenti chiede integrazioni), verificare la conformità alle prescrizioni d&#8217;uso (e qui non so proprio come si farà a rispettare l&#8217;obbligo, visto che le prescrizioni d&#8217;uso non sono state ancora realizzate in moltissimi casi..), trasmettere al Soprintendente la documentazione e la relazione tecnica illustrativa, comunicare l&#8217;avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify">Entro 45 giorni dal ricevimento il Soprintendente deve pronunciarsi, altrimenti l&#8217;Amministrazione competente ha la facoltà (non l&#8217;obbligo!) di indire una conferenza di servizi, dove potrà pronunciarsi direttamente il Soprintendente.</p>
<p style="text-align: justify">Che succede se il parere della Soprintendenza non è rilasciato nei 60 giorni? L&#8217;Amministrazione competente adotta comunque il provvedimento finale. E se non lo fa? L&#8217;interessato potrà rivolgersi in via sostitutiva alla Regione che provvederà entro 60 giorni dalla ricezione dell&#8217;istanza (anche avvalendosi di un Commissario ad acta). E se la Regione non ha delegato le competenze paesaggistiche? L&#8217;interessato potrà rivolgersi in via sostitutiva al Soprintendente &#8230;</p>
<p style="text-align: justify">Per il momento lascio perdere tutto quello che riguarda l&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione e il problema della verifica di adeguatezza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica che le Regioni dovevano compiere entro il 31 dicembre 2009 nei confronti dei soggetti delegati(non credo che sia stata fatta in molti casi..) e aspetto vostre osservazioni (!)</p>
<p style="text-align: justify">Saluti!<!-- [if gte mso 9]&gt;  Normal 0   14   false false false  IT X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!-- [if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
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		<item>
		<title>A proposito di autorizzazione paesaggistica (1)</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2010/01/22/a-proposito-di-autorizzazione-paesaggistica-1/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[autorizzazione paesaggistica]]></category>

		<category><![CDATA[codice dei beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[A breve  scriverò qualche riflessione sul nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Preliminarmente tuttavia vorrei segnalare un paio di punti che mi sembrano rilevanti per la comprensione della questione.
Infatti, dopo diversi rinvii (ne contiamo almeno due nel breve periodo), finalmente prende il via il nuovo regime di autorizzazione paesaggistica, configurato dall&#8217;articolo 146  del cd codice urbani (d. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A breve  scriverò qualche riflessione sul nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica.<br />
Preliminarmente tuttavia vorrei segnalare un paio di punti che mi sembrano rilevanti per la comprensione della questione.<br />
Infatti, dopo diversi rinvii (ne contiamo almeno due nel breve periodo), finalmente prende il via il nuovo regime di autorizzazione paesaggistica, configurato dall&#8217;articolo 146  del cd codice urbani (d. lgs. n. 42/2004).</p>
<p>Da diverse parti, su giornali e riviste, ho letto qualche tempo fa delle affermazioni del tutto improprie sull&#8217;entrata in vigore del &#8220;nuovo&#8221; codice del paesaggio a far data dal 1 gennaio 2010. Capisco l&#8217;importanza dei &#8220;titoloni&#8221;, ma certo che in alcuni casi  non si rende un buon servizio in termini di informazione e, soprattutto, di quella tecnica (qualunque tipo). Come è accaduto anche nel caso dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, la cui regolamentazione non è assolutamente contenuta in un nuovo e fantomatico &#8220;codice del paesaggio&#8221;, ma nel &#8220;caro e vecchio&#8221; codice urbani sin dalla prima metà del 2000&#8230;</p>
<p>In ogni caso, quello che mi preme sottolineare è che dal 2004 (come abbiamo visto anno di entrata in vigore del Codice Urbani, cioè del codice dei beni culturali e del paesaggio) la normativa prevede un doppio regime (uno transitorio ed uno definitivo) in tema di paesaggio ed, in particolare, di autorizzazione paesaggistica. In realtà, come ben sappiamo, in Italia non esiste nulla di più definitivo del provvisorio e, pertanto, di rinvio in rinvio, si è arrivati al fatidico 1 gennaio 2010 con l&#8217;entrata in vigore del sistema a regime (!).</p>
<p>Sicuri, sicuri? Mah, forse&#8230; boh!!!</p>
<p>A dire il vero la nuova autorizzazione paesaggistica dovrebbe acquisire via via minor importanza in riferimento all&#8217;approvazione dei piani paesaggistici ed all&#8217;esito delle prescrizioni d&#8217;uso dei beni paesaggistici vincolati, ma tutta questa attività risulta ancora in &#8220;alto mare&#8221; e non si sa quando si riuscirà a sbloccare, vuoi per l&#8217;inerzia delle Regioni vuoi per il conseguente mancato intervento  del MiBAC .</p>
<p>E allora?</p>
<p>Vuoi vedere che si continuerà ad usare il regime transitorio del procedimento di autorizzazione, magari con una bella circolare interna che disporrà in tal senso? Ai posteri &#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Falessandroferretti.postilla.it%2F2010%2F01%2F22%2Fa-proposito-di-autorizzazione-paesaggistica-1%2F&amp;linkname=A%20proposito%20di%20autorizzazione%20paesaggistica%20%281%29"><img src="http://alessandroferretti.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>L’alienazione dei beni culturali: istruzioni per l’uso (2)</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto pubblico e costituzionale]]></category>

		<category><![CDATA[alienazione dei beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[diritto dei beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[ferretti beni culturali]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono ancora debitore della seconda parte di contributo che ho postato qualche tempo fa in materia di alienazione.
Mi sembra giusto, pertanto, chiudere il discorso affrontando qualche altro punto sul tema. Parlando dell&#8217;articolo 56 del Codice dei beni culturali (rimasto fuori dalla precedente discussione), non si può fare a meno di configurarlo come tipica norma di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sono ancora debitore della seconda parte di contributo che ho postato qualche tempo fa in materia di <a href="http://alessandroferretti.postilla.it/2009/10/05/lalienazione-dei-beni-culturali-istruzioni-per-luso-1/" target="_blank">alienazione</a>.<br />
Mi sembra giusto, pertanto, chiudere il discorso affrontando qualche altro punto sul tema. Parlando dell&#8217;articolo 56 del Codice dei beni culturali (rimasto fuori dalla precedente discussione), non si può fare a meno di configurarlo come tipica norma di chiusura del sistema di alienabilità sottoposta a limiti, determinando in via residuale sia altre tipologie di beni culturali, rispetto a quelle indicate negli articoli che precedono, sia riferite ad altri ulteriori soggetti.</p>
<p style="text-align: justify">Infatti la lettera b) del comma 1 individua, tra i soggetti obbligati a chiedere l&#8217;autorizzazione, soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.</p>
<p style="text-align: justify">Si tratta tuttavia di un regime semplificato rispetto a quello che abbiamo già visto, con minori condizioni e limiti (confronta l&#8217;ipotesi dell&#8217;articolo 55).</p>
<p style="text-align: justify">Una parte della dottrina  individua la <em>ratio</em> di tale differenza nella minore attenzione rivolta alle garanzie di valorizzazione del bene nell&#8217;ipotesi di cui si discute, in quanto non sembra essere fra gli impegni che l&#8217;alienante e l&#8217;acquirente sono obbligati ad assicurare.</p>
<p>Il procedimento previsto per il rilascio dell&#8217;autorizzazione è su iniziativa di parte, occorrendo la presentazione formale di un atto di richiesta. In tale atto dovrà essere indicata la destinazione in uso del bene, il programma delle misure necessarie alla sua conservazione ed, infine, le modalità di fruizione pubblica del bene anche in rapporto alla situazione conseguente alle precedenti destinazioni d&#8217;uso.</p>
<p>Un ulteriore elemento che dovrà essere preso in considerazione, nel caso di rilascio di autorizzazione a favore dei soggetti pubblici diversi dagli enti territoriali e a favore delle persone giuridiche private, è costituito dall&#8217;assenza di danno. Sulla base della sussistenza di un semplice danno alla conservazione ed al godimento del bene derivante dall&#8217;alienazione non potrà essere rilasciato il provvedimento di autorizzazione. E&#8217; stato osservato che il legislatore, con le integrazioni attuate nel 2008 a seguito dell&#8217;entrata in vigore del d. lgs. n. 62, pur riallacciandosi alla impostazione tradizionale legislativa che vedeva nel danno l&#8217;ostacolo per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, tuttavia ha eliminato qualsiasi riferimento alla diversità delle intensità del danno stesso, attuando di fatto un maggiore rigore nella valutazione della sua sussistenza. Le prescrizioni e condizioni contenute nell&#8217;autorizzazione sono riportate nell&#8217;atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. In merito alla competenza generale per l&#8217;adozione del provvedimento di autorizzazione il Ministero la attribuisce alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, mentre il regolamento di organizzazione - il D.P.R. 26 novembre 2007 e s.m.i. - all&#8217;art. 18, lett. <em>l</em> ), affida alla competenza delle soprintendenze l&#8217;espressione dei pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e di ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt"> Come si può agevolmente ricavare, i dati riferiti sono estremamente complessi e minuziosi, tali da provocare un appesantimento delle procedure autorizzatorie e di controllo sulla alienazione dei beni culturali di proprietà pubblica e di soggetti assimilati. Resta forte il dubbio che il legislatore abbia inteso procedere consapevolmente ad un tale irrigidimento procedimentale al fine di scoraggiare e limitare fortemente la circolazione dei diritti dei beni culturali pubblici. </p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt">Se tutto questo vi sembra un&#8217;assurdità della burocrazia italiana, vi posso garantire che siamo ancora lontani dalla realtà dell&#8217;applicazione quotidiana di norme che troppo spesso non sono scritte da professionisti del diritto, ma, al contrario, da teorici di altre scienze &#8220;prestati&#8221; al mondo giuridico e che ben poco capiscono di  procedimenti e amministrazione. Parere personale, si capisce&#8230;<!-- [if gte mso 9]&gt;  Normal 0   14   false false false  IT X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!-- [if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                               &lt;![endif]--></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Bene culturale e diritto d&#8217;autore (2)</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2010/01/08/bene-culturale-e-diritto-dautore-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di panorama]]></category>

		<category><![CDATA[panorama freedom]]></category>

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		<description><![CDATA[Come avevo promesso all&#8217;inizio della settimana,  posto la seconda osservazione che ho elaborato rispetto a quel particolare rapporto che esiste tra bene culturale e diritto d&#8217;autore (non che non ce ne possa essere una terza o quarta, vedremo..). Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, anche perchè sono convinto che si tratti di un tema tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come avevo promesso all&#8217;inizio della settimana,  posto la seconda osservazione che ho elaborato rispetto a quel particolare rapporto che esiste tra bene culturale e diritto d&#8217;autore (non che non ce ne possa essere una terza o quarta, vedremo..). Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, anche perchè sono convinto che si tratti di un tema tanto importante per quanto sia trascurato.  Si tratta del c.d. &#8220;panorama libero&#8221; che, per qualche tempo, ha ricevuto una certa attenzione (forse anche a cuasa di certi interessi politici..) per poi ricadere miseramente nel dimenticatoio dell&#8217;indifferenza e dell&#8217;ignoranza.</p>
<p>Anche questo è un mito da sfatare: nel nostro ordinamento (dei beni culturali!) non esiste il c.d. diritto al panorama libero. E&#8217; inutile che vi affanniate a cercare qualche norma in proposito. Non ve ne sono. Al contrario, ricordando quanto  detto nel <a title="Bene culturale e diritto d'autore (1)" href="http://alessandroferretti.postilla.it/2010/01/04/bene-culturale-e-diritto-dautore/" target="_blank">post del 4 gennaio</a> , possiamo riscontrare un divieto generale di uso strumentale e precario dei beni culturali/monumenti, tale da impedire il riconoscimento del panorama libero. Diverse possono essere le soluzioni, ma anche in questo caso ritengo che l&#8217;intervento legislativo sarebbe risolutivo, anche se finora non se ne è vista traccia.</p>
<p>Il panorama freedom o libertà di panorama è un tema  venuto alla ribalta da poco. In estrema sintesi, si tratta di garantire ragionevolmente la libertà di fotografare edifici o monumenti visibili pubblicamente, senza intaccare gli eventuali diritti delle opere d&#8217;arte che possono essere riprodotte.</p>
<p>Si è osservato da più parti che in Italia non vi sarebbe alcuna norma che garantirebbe in maniera espressa questa libertà, al contrario di quanto previsto in altri ordinamenti europei ed extraeuropei. In questo quadro, il primo ottobre 2007 il parlamentare Franco Grillini ha proposto un&#8217;interrogazione a risposta scritta (n.4-05031) al Ministro per i beni e le attività culturali chiedendo di intervenire normativamente sulla &#8220;libertà di panorama&#8221; per mettersi al pari con la legislazione internazionale. (Si tratta di quegli interessi politici di cui dicevo poco sopra e che hanno avuto il merito di &#8220;agitare le acque &#8220;solo  per qualche giorno, purtroppo).</p>
<p>Volendo offrire qualche ulteriore spunto di riflessione ricordo che tra le altre legislazioni, quella Svizzera prevede la possibilità di fotografare opere installate in via permanente in un luogo pubblico o accessibile al pubblico, essendone consentito anche l&#8217;uso commerciale. In Austria, la libertà di fotografare in luoghi pubblici include anche le zone accessibili al pubblico all&#8217;interno degli edifici. Nel Regno Unito, il Copyright, Designs and Patents Act del 1988 consente di fotografare edifici, sculture, modellini di edifici e opere di artigianato artistico, purché permanentemente installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza violare per questo il copyright. I fotografi potranno utilizzare le proprie fotografie per qualsiasi scopo. Il dato interessante è offerto dalla circostanza che questa norma si applica esclusivamente alle opere tridimensionali. Da segnalare, infine, Paesi come il Belgio e, per l&#8217;appunto, l&#8217;Italia dove la libertà di panorama non è prevista. Nell&#8217;Unione Europea si è provveduto con la Direttiva 2001/29/EC a fornire ai singoli Stati membri la possibilità di restringere i diritti di copyright per sculture ed edifici esposti al pubblico.</p>
<p>La risposta fornita a suo tempo  a Grillini non riesce a risolvere il problema, ancorandosi mestamente alla anonima osservazione che la libertà di panorama sarebbe ammessa in Italia in forza del &#8220;… noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito …&#8221; .Di ben diverso tenore sarebbe stato un intervento che, riconoscendo il valore del principio della libertà di panorama, avesse impegnato il Ministro per i beni culturali, e con esso il Governo, ad un&#8217;azione positiva diretta all&#8217;adozione di norme ad hoc. Inoltre, nella risposta che è stata offerta all&#8217;interrogazione parlamentare di Grillini si è attuata una  grave confusione interpretativa di rilievo affermando che l&#8217;attuale normativa di cui all&#8217;art. 107 e 108 del d.lgs. n. 42/2004 riguarda esclusivamente le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant&#8217;anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, quando la stesso complesso di norme non opera nessuna distinzione di regime giuridico in base allo stato di consegna dei beni, essendo del tutto irrilevante se il bene culturale si trovi o meno all&#8217;interno di musei e/o altri luoghi della cultura. Del tutto incomprensibile, quindi,  è stato il richiamo fatto nel 2007 dal rappresentante dell&#8217;allora Ministro per i beni culturali (Rutelli) a norme che prevedono uno speciale regime sulla riproduzione dei beni culturali -in generale -, salvo poi affermare che alcuni monumenti di eccezionale valore culturale quali il Colosseo o l&#8217;Ara Pacis possono essere liberamente riprodotti in immagini, in quanto non sono beni culturali, per di più in consegna allo Stato! D&#8217;altra parte, solo volendo scorrere la lettura di qualche riga - come abbiamo fatto anche nel<a href="http://alessandroferretti.postilla.it/2010/01/04/bene-culturale-e-diritto-dautore/" target="_blank"> post precedente </a>- non v&#8217;è chi non legga all&#8217;interno del Codice dei beni culturali che qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l&#8217;uso, del fotocolor originale con relativo codice (art. 109 d.lgs. n. 42/2004). E&#8217; evidente, allora, che il legislatore abbia inteso porre dei limiti ben rilevanti alla possibilità di riprodurre con immagini fotografiche i monumenti e siti che devono essere considerati beni culturali.</p>
<p>Una possibile soluzione della questione - anche in questo caso - si potrebbe e dovrebbe semplicemente prospettare, oltre che con una migliore precisazione delle nozioni di immagine a bassa risoluzione e degradata poste dalla l. n. 2/2008, con l&#8217;introduzione di una norma ad hoc che permetta di riconoscere la libertà di panorama in generale e specificamente anche per quei beni culturali che siano installati permanentemente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza violare eventuali diritti degli autori di opere dell&#8217;ingegno.  Ma il legislatore dei beni culturali sembra affaccendato in altre faccende. O no?</p>
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		<title>Bene culturale e diritto d&#8217;autore</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto pubblico e costituzionale]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>

		<category><![CDATA[foto beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[riproduzione di beni culturali]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Un vizio, proprio di chi affronta le tematiche del diritto - ma (forse) anche altre discipline -, è quello di andare &#8220;per compartimenti stagni&#8221;. Si tende, cioè, ad affrontare un tema sotto uno specifico punto di vista, tralasciando quello che potrebbe derivare affrontando il problema da altre angolature.  Personalmente anche io ho questo vizio, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: x-small">Un vizio, proprio di chi affronta le tematiche del diritto - ma (forse) anche altre discipline -, è quello di andare &#8220;per compartimenti stagni&#8221;. Si tende, cioè, ad affrontare un tema sotto uno specifico punto di vista, tralasciando quello che potrebbe derivare affrontando il problema da altre angolature.  Personalmente anche io ho questo vizio, anche se in determinate occasioni scruto un po&#8217; più in profondità e penso di accorgermi di qualche interrelazione esistente tra punti di vista diversi. E&#8217; quanto mi accade ad esempio quando affronto alcuni temi del diritto d&#8217;autore ponendoli in stretta correlazione con il diritto dei beni culturali. <a name="_ftnref1"></a><a href="http://www.notiziariogiuridico.it/ferretti.html#_ftn1"></a>Mi capita così di vedere con le stesse lenti metodologiche due discipline che pur tuttavia hanno un diverso humus (privatistica l&#8217;una, pubblicistica l&#8217;altra), chiedendomi se sia corretto o meno quello che sto facendo.</p>
<p>E&#8217; un quesito che giro a voi, proponendovi alcune riflessioni (almeno in due puntate:)</p>
<p>Prima riflessione (la seconda la proporrò in altro e successivo post).</p>
<p>Riproduzione di bene culturale e diritto d&#8217;autore</p>
<p>Di solito, quando si è intenzionati a voler utilizzare un&#8217;opera dell&#8217;ingegno altrui, la prima preoccupazione è quella di conoscere se siano ancora dovuti i diritti relativi. In altre parole, se l&#8217;opera che intendiamo utilizzare sia ancora protetta dal diritto d&#8217;autore. Al contempo, ipotizzando che sull&#8217;opera che intendiamo usare vi sia ancora questa protezione, cerchiamo di stabilire se un uso libero della stessa sia consentito. In questo ambito, ho incontrato signori ferratissimi che sapevano tutto il possibile e l&#8217;immaginabile sulla possibilità di utilizzare lecitamente la tale opera dell&#8217;ingegno, magari sul proprio sito web o sul proprio blog. I riferimenti normativi sono noti e sono quelli che si collegano alle cosiddette utilizzazioni libere. Di più, con una norma recente - l. n. 2 del 2008 - che aggiunge il comma 1 bis all&#8217;art 70 della l.d.a. si è arrivati a sostenere che finalmente anche su internet è possibile pubblicare liberamente immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.</p>
<p>Il punto nodale, semmai, è rappresentato dall&#8217; identificazione di concetti nebulosi e vaghi come immagini degradate o uso didattico o scientifico (dove lo collochiamo l&#8217;uso divulgativo proprio delle enciclopedie, ad esempio). Non mi addentrerò su questo terreno perché deborderei dal limite di argomento dato; vorrei però porre una di quelle domande che mi fanno sospettare che lo stesso problema può essere trattato anche da punti vista diversi.</p>
<p>Che cosa succede se l&#8217;immagine degradata, pubblicata liberamente per uso scientifico o didattico, senza scopo di lucro, riproduce un bene culturale?<a name="_ftnref2"></a><a href="http://www.notiziariogiuridico.it/ferretti.html#_ftn2"></a></p>
<p>La prima risposta che mi sento di dare è che non sempre è possibile farlo, pena la violazione di specifiche norme che non disciplinano il diritto d&#8217;autore, ma il diritto dei beni culturali. Infatti, il Codice dei beni culturali e del paesaggio<a name="_ftnref3"></a><a href="http://www.notiziariogiuridico.it/ferretti.html#_ftn3"></a> prevede che il Ministero (beni e attività culturali), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l&#8217;uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni (&#8230;) in materia di diritto d&#8217;autore<a name="_ftnref4"></a><a href="http://www.notiziariogiuridico.it/ferretti.html#_ftn4"></a> .</p>
<p>Parlando in termini atecnici, se vi trovate di fronte ad un pezzo pregiato in un museo non stupitevi se qualche zelante custode vi ricorda che non è possibile fotografarlo:non vi stupite, perché il custode lo può fare  proprio in funzione della norma che è stata appena indicata.</p>
<p>Se poi fate parte di quella simpatica schiera di &#8220;buffoncelli&#8221; che eludono il divieto e riescono a fare lo scatto del secolo, immortalando qualche meraviglia culturale, fate attenzione a pubblicarla immediatamente sul vostro blog, perché non correte tanto il rischio di violare il copyright di qualcuno (la foto l&#8217;avete fatta voi!), quanto commettereste un vero e proprio illecito così come previsto dall&#8217;articolo 180 del Codice<a name="_ftnref5"></a><a href="http://www.notiziariogiuridico.it/ferretti.html#_ftn5">.</a></p>
<p>Stupiti? Eppure è così. Ma non finisce qui.</p>
<p>Se, per caso, avete intenzione di fare un bel catalogo di immagini fotografiche o di riprese di beni culturali, avete anche altri incombenti, oltre a quello di richiedere l&#8217;autorizzazione al soggetto istituzionale che abbia in consegna gli oggetti che volete riprodurre. In particolare, dovrete pagare un corrispettivo all&#8217;Amministrazione (che viene determinato sulla base di tariffari predeterminati),dovrete depositare il doppio originale di ogni ripresa o fotografia e dovrete restituire, dopo l&#8217;uso, il fotocolor originale con relativo codice<a name="_ftnref6"></a><a href="http://www.notiziariogiuridico.it/ferretti.html#_ftn6"></a>.</p>
<p>Si potrà pubblicare il catalogo su internet ? Dipende. Perché la norma prevede che la autorizzazione sia rilasciata per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e non a fini di pubblicazione sul web, magari per uso scientifico o didattico. In assenza di questa indicazione - presente,come si è visto per le opere dell&#8217;ingegno - non risulta del tutto esente da rischi pubblicare sul web il vostro bel catalogo di immagini fotografiche di beni culturali e meno che meno per fini di lucro.</p>
<p>Eppure, nonostante la chiarezza della norma, se avete voglia e tempo di navigare vi accorgerete che esistono siti che fanno tranquillamente questa attività, chiedendo a chi &#8220;copia&#8221; le immagini di linkare l&#8217;url di provenienza, sorta di copyright camuffato. Per togliervi la curiosità potete fare una bella ricerca su internet e ne vedrete delle belle.</p>
<p>Sembra esagerato? Sicuramente lo è, ma la norma non mi sembra che lasci scappatoie. Da questo punto di vista una soluzione potrebbe prospettarsi o modificando le norme che via via ho richiamato, prevedendo delle eccezioni ad hoc oppure, caso già più possibile, estendere la disposizioni della l. n.2/2008 anche alle riproduzione fotografiche di beni culturali, alle stesse condizioni ivi previste per le opere dell&#8217;ingegno.</p>
<p>Voi che ne dite?</p>
<p>Ah, quasi dimenticavo</p>
<p>Buon 2010!!</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span></span></p>
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		<title>Archivio Vasari: tutto fumo e niente arrosto!</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2009/10/30/archivio-vasari-tutto-fumo-e-niente-arrosto/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[russi comprano archivio Vasari]]></category>

		<category><![CDATA[VAsari archivio]]></category>

		<category><![CDATA[vendita]]></category>

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		<description><![CDATA[Un caso (mancato) di alienazione di beni culturali.
Avevo iniziato qualche giorno fa ad occuparmi di alienazioni di beni culturali su postilla, quando arriva la &#8220;notizia bomba&#8221; sulle principali testate giornalistiche del Paese: l&#8217;archivio Vasari in vendita; i russi ce lo portano via!
Non nego di aver sentito un leggero brivido lungo la schiena: l&#8217;Italia si lascia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un caso (mancato) di alienazione di beni culturali.</strong></p>
<p>Avevo iniziato qualche giorno fa ad occuparmi di alienazioni di beni culturali su postilla, quando arriva la &#8220;notizia bomba&#8221; sulle principali testate giornalistiche del Paese: l&#8217;archivio Vasari in vendita; i russi ce lo portano via!</p>
<p>Non nego di aver sentito un leggero brivido lungo la schiena: l&#8217;Italia si lascia sfuggire un patrimonio di tal genere? Ma come è possibile? Poi, la razionalità ha preso il sopravvento ed ho iniziato a&#8221; leggere le carte&#8221;.</p>
<p>La vicenda non nasce oggi, ma qualche tempo fa, quando per motivi di eredità il proprietario dell&#8217;archivio mise fine al tentativo di vendita all&#8217;asta dell&#8217;archivio (per un valore non superiore a 2,5 milioni) pagando debiti pregressi e lasciando libero il bene nella sua disponibilità.</p>
<p>Secondo la stampa l&#8217;archivio è stato offerto in vendita diverse volte allo stesso Ministero per i beni e le attività culturali che, cortesemente, ha sempre declinato l&#8217;invito data la cronica esiguità di denaro nelle proprie casse. Anche altri tentativi di vendita sono andati a  vuoto fino al recente clamoroso annuncio di una compravendita tra l&#8217;attuale proprietà ed un compratore russo per la modica cifra di 150 milioni di euri.</p>
<p>A parte la veridicità della somma dichiarata (sulla quale non mi sbilancio, ma sembra obiettivamente eccessiva e quindi aspetto di leggere eventuali chiarimenti in proposito), mi sembra giusto soffermarmi sul fatto e proporre due semplici osservazioni- di carattere giuridico - in merito.</p>
<p>Ho avuto la possibilità di leggere la comunicazione che ha fatto la soprintendenza archivistica per la Toscana agli enti territoriali per l’esercizio della prelazione e se ne ricavano alcune indicazioni significative. Chiaramente si potrebbe fare un discorso completo se si fosse in possesso del fascicolo, ma di questo aspetto non ci curiamo.</p>
<p>Cosa si ricava dalla lettura della lettera dell’archivistica?<br />
In primo luogo che i termini per l’esercizio della prelazione sono di 180 giorni e non 60, perchè la denuncia di avvenuta compravendita fatta in data 9 luglio 2009 è stata considerata come non presentata ai sensi dell’art. 59, comma 5 (traduco: è stata ritenuta priva di indicazioni fondamentali quali ad esempio: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;<br />
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini dieventuali comunicazioni …non so il caso specifico, ma fuori di qui non si scappa..). Il termine “lungo” decorre dal 23 settembre perchè nella nota leggo che in quella data è stata perfezionata la denuncia (ipotizzo con l’integrazione di dati mancanti in quella del 9 luglio). E così il termine per l’eventuale proposta di prelazione da parte degli enti è di 90 giorni dal 23 settembre….</p>
<p>Dalla lettera ricavo anche una notizia importante e cioè che non solo l’archivio Vasari è vincolato dal 1996 con decreto della Soprintendenza archivistica, ma che sin dal 1994 – con tanto di trascrizione, quindi opponibile a terzi – è vincolato anche come destinzazione pertinenziale, come possi dire con semplicità..è come se fosse “ancorato” alla Casa Vasari di Arezzo..insomma da lì non esce (!). Il divieto di uscita definitiva è sancito dall’articolo 65 del Codice dei beni culturali e qui non ci piove, ma più che per l’intero archivio (che non vedo come potrebbe essere distolto dal vincolo pertinenziale..), è importante per singoli pezzi…Consideriamo anche il divieto di smembramento di archivi vincolati ai sendi del d. lgs. n. 42/2004 e abbiamo un quadro, tutto sommato blindato&#8230;</p>
<p>Dalla lettera ricavo anche che il perfezionamento della denuncia di compravendita è stato compiuto in pendenza di giudizio davanti al TAR e qui non ho elementi..sarebbe importante sapere a cosa si riferisce l’eventuale ricorso presentato..<br />
E’ curioso in ogni caso che questa nota ufficiale del ministero sia stata inviata via fax da una cartolibreria di Arezzo alla segreteria della redazione romana de L’Unità, come si può ricavare agevolmente dai numeri riportati in testa al fax stesso.</p>
<p>Dalla stessa cartolibreria di Arezzo è stata faxata anche la lettera del sindaco di Arezzo e sicuramente anche altro che non si legge visto che le pagine inviate sono 6 e ne sono state pubblicate solo 3&#8230;<br />
In ogni caso, le preoccupazioni di Fanfani mi sembrano più “politiche” che dettate da un’effettiva conoscenza della normativa sui beni culturali..detto senza alcuna volontà di polemica..</p>
<p>All&#8217;indomani del grido di dolore di Fanfani  e le notizie della stampa contro il MiBAC reo di aver avallato la vendita dell&#8217;archivio ai russi, segue un comunicato stampa dello stesso Ministero dove si annunciano ispezioni per verificare la consistenza dell&#8217;archivio e dove si getta un&#8217;ombra di sospetto sulla veridicità dell&#8217;avvenuta compravendita&#8230;(il Ministero che smentisce sè stesso..)</p>
<p>La vicenda non si conclude e come una vera  e propria soap opera si viene a &#8220;scoprire&#8221; non solo che il proprietario dell&#8217;archivio Vasari è  deceduto qualche giorno prima dello scoppio del bubbone, ma anche l&#8217;acquirente russo avrebbe fatto la stessa fine (!) e guarda caso proprio il 9 settembre 2009 giorno in cui è stata notificata al Minsitero l&#8217;avvenuta compravendita..non c&#8217;è che dire, troppe coincidenze ci inducono a pensare che qualcosa di poco chiaro si sia verificato inq uesto <em>affaire</em>.</p>
<p>Così come non risulta chiara la conoscenza della normativa che disciplina il regime di ciroclazione dei beni culturali da parte di tanti protagonisti della vicenda che hanno parlato, più o meno a sproposito, di vendita, prelazione e vincolo pertinenziale.</p>
<p>Spiace dover constatare che anche nell&#8217;ultima precisazione che è stata offerta dal Ministero, si sia frainteso il contenuto della disposizione di cui all&#8217;articolo  164 (violazioni in atti giuridici) affermando la presunta nullità della compravendita in quanto il MiBAC stesso non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere le generalità dell&#8217;acquirente, quando quest&#8217;ultima condizione può essere attualmente riferita alla denuncia dell&#8217;avvenuta compravendita..ma tant&#8217;è il diritto alle volte è solo un&#8217;opinione tra le tante.</p>
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		<title>L&#8217;alienazione dei beni culturali: istruzioni per l&#8217;uso (1)</title>
		<link>http://alessandroferretti.postilla.it/2009/10/05/lalienazione-dei-beni-culturali-istruzioni-per-luso-1/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferretti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>

		<category><![CDATA[alienazioni beni culturali]]></category>

		<category><![CDATA[vendita beni culturali]]></category>

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		<description><![CDATA[Recentemente ho chiesto ad un candidato di un concorso pubblico di chiarirmi che cosa fosse l&#8217;autorizzazione ad alienare un bene culturale. Con sorpresa - e rammarico - mi sono reso conto che l&#8217;argomento risultava particolarmente ostico e fonte di dubbi ed incertezza. Eppure si tratta di uno dei provvedimenti maggiormente richiesti da parte delle Amministrazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente ho chiesto ad un candidato di un concorso pubblico di chiarirmi che cosa fosse l&#8217;autorizzazione ad alienare un bene culturale. Con sorpresa - e rammarico - mi sono reso conto che l&#8217;argomento risultava particolarmente ostico e fonte di dubbi ed incertezza. Eppure si tratta di uno dei provvedimenti maggiormente richiesti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, interessate a &#8220;<em>fare cassa</em>&#8221; con tutto quello che hanno a disposizione&#8230;</p>
<p>Vorrei allora fornire alcune indicazioni su questo istituto, nella speranza di poter chiarire eventuali dubbi.</p>
<p>Giusto per chiarire un paio di concetti: nell&#8217;ambito dei beni culturali la circolazione dei diritti, collegati a queste <em>res</em> , è una circolazione controllata che implica sia  una denuncia dell&#8217;avvenuta alienazione del diritto (da parte dei soggetti pubblici e privati) che una preventiva autorizzazione ad alienare per i diritti relativi ai beni culturali di proprietà pubblica. In dottrina si parla di autorizzazione qualificata, cioè soggetta a condizioni particolari previste normativamente, nelle ipotesi di alienazioni di beni costituenti il c.d. demanio culturale. In contrapposizione all&#8217;autorizzazione qualificata si è fatta l&#8217;idea di un&#8217;autorizzazione semplice, cioè non soggetta a particolari condizioni, disicplinata dall&#8217;articolo 56 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004).</p>
<p>A parere mio, il recente intervento legislativo del 2008 (attuato con il D.Lgs. n. 62/2008) ha reso anche l&#8217;autorizzazione prevista per gli enti religiosi - quelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 56 - come soggetta a particolari condizioni e quindi qualificata.</p>
<p>Per offrire alcune indicazioni interpretative sulle autorizzazioni qualificate - quella generale dell&#8217;art. 55 per i beni appartenenti a regioni, province, comuni  e quella per gli enti diversi come quelli religiosi - si deve ricordare quanto segue.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent">Quanto al procedimento di autorizzazione qualificata di cui all’articolo 55 il d.lg. n. 62/2008 ha prodotto diverse modifiche del regime di alienazione, così come previsto nella formulazione originaria del d.lg. n. 42/2004. Gli elementi di novità sono da collegare ad un maggiore rigore nel controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di alienabilità del bene culturale.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent">In particolare, e a titolo di esempio, osserviamo che la norma prevede maggiori dettagli relativi alla documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione ad  alienare. Prima di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione dovrà essere acquisito il parere della competente soprintendenza di settore, dovrà essere sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent">Il provvedimento, ai sensi del 3° co. dell’art. 55, dovrà:<br />
<em>a</em>) dettare prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;<br />
<em>b</em>) stabilire le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;<br />
<em>c</em>) pronunciarsi sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella rivista.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent">Al riguardo non si può fare a meno di confermare la maggior valenza di rigorosità introdotta dal d.lg. n. 62/2008 con alcune previsioni che implicano un controllo specifico e dettagliato degli obiettivi di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del bene.</p>
<p>In questo quadro, l&#8217;art. 55 introduce diverse novità racchiuse nei commi che procedono dal 3° co. <em>bis</em> e si concludono al 3° co. <em>sexies </em>e che si inseriscono nell&#8217;ottica di un maggior controllo della circolazione interna dei beni culturali.</p>
<p>Si deve osservare che l’autorizzazione non potrà essere rilasciata se la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo, potendo il Ministero indicare quale siano le destinazioni d’uso compatibili.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">Una notevole innovazione è costituita dalla previsione di cui all’art. 55, 3° co. <em>ter</em>, in base alla quale il contenuto del provvedimento di autorizzazione potrà essere anche concordato con il soggetto sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">Una ulteriore interessante previsione è costituita dalla disposizione contenuta nell’art. 55, 3° co. <em>ter</em>-<em>quater</em> che nell’ipotesi di alienazione di immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione sia corredata dai soli elementi di cui al 2° co., lett. <em>a</em>), <em>b</em>) ed <em>e</em>) [<em>a</em>) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; <em>b</em>) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; <em>e</em>) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso], e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al 3° co., lett. <em>a</em>) e <em>b</em>) [<em>a</em>) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; <em>b</em>) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso].</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">L’art. 55 <em>bis</em> impone l’apposizione nel provvedimento di autorizzazione della c.d. clausola risolutiva espressa a garanzia del rispetto delle obbligazioni relative alle prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione stessa.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">Si è vista la complessità del procedimento di autorizzazione qualificata, che accompagna l’alienazione dei beni culturali pubblici indicati dall’art 55. Si tratta a questo punto di affrontare brevemente l’analisi delle conseguenze che potrebbero discendere dalla mancata osservanza dei precetti imposti per una corretta autorizzazione ad alienare.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">Al riguardo, il Codice disciplina all’interno delle norme collocate nel Capo I (<em>Sanzioni relative alla Parte Seconda</em>) del Titolo I (<em>Sanzioni amministrative</em>) della Parte IV (<em>Sanzioni</em>) due fattispecie sanzionatorie agli articoli 163 e 164 che si riferiscono ad ipotesi in cui il procedimento non sia rispettato.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">In particolare, l’articolo 163 regolamenta la fattispecie della perdita di beni culturali, causata dalla violazione degli obblighi individuati dalle disposizioni in tema di alienazione. Se il bene non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore degli obblighi relativi al trasferimento di proprietà del bene è sanzionato con il pagamento allo Stato di una somma pari al valore dello stesso bene.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">Il successivo articolo 164 impone la generale sanzione della nullità per le alienazioni che siano compiute contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte Seconda del Codice oppure <span style="text-decoration: underline">senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte</span>.</p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 0.0001pt">Si tratta indubbiamente di una nullità relativa, comminata nel solo interesse pubblico e che può essere fatta valere esclusivamente dai competenti soggetti pubblici.</p>
<div id="ftn1">
<p>L&#8217;illegittimità del comportamento di chi aliena beni di appartenenza pubblica senza il rispetto delle condizioni imposte dalla norma può essere sanzionato anche dal punto di vista penale. In particolare, l&#8217;articolo 173 del Codice punisce con la pena della reclusione, fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469, &#8220;&#8230;chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56&#8230;&#8221;</p>
<p>Queste alcune indicazioni iniziali. Nei prossimi commenti vedremo anche le alienazioni per enti diversi da regioni, province e comuni.</p></div>
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